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Focus: Contenzioso Tributario
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Il Network Fiscale attraverso avvocati tributari ed esperti dottori commercialisti offre in tutta Italia il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia verso clienti (persone fisiche ed aziende) che verso altri professionisti in conto lavorazione da terzi (outsourcing). In questo sito esponiamo le tipologie di ricorso per i quali siamo esperti in materia avendone già elaborati, presentati e discussi in notevole quantità ottenendo al momento la totalità di accoglimento parziale o totale.
Con sempre maggior frequenza cediamo a professionisti o persone fisiche, format o fac simile di ricorso tributario pronti da compilare e spedire. Un risultato di tale portata lo dobbiamo alla preparazione dei nostri professionisti, degli stessi Partners e collaboratori ed alla attitudine di non accettare tutti lavori che vengono sottoposti al nostro esame, ma soltanto quelli che presentano una valida e concreta probabilità di vittoria, questo allo scopo di non far perdere tempo e denaro a coloro che si affidano alla nostra Equipe, né di perderli noi stessi.
Il nostro buon lavoro e nome si afferma atraverso studio, dedizione e sacrificio, ma si diffonde e consolida attraverso:
1. accoglimento totale o parziale dei ricorsi;
2. passa parola tra professionisti (che ci affidano incarico in conto terzi o comprano i nostri ricorsi format) e clienti stessi;
ed è per il rispetto di questi motivi che quando un ricorso non presenta margini di vittoria siamo i primi a rifiutarlo.
Lo Studio ha competenze specifiche nei ricorsi tributari avverso:
a. Avviso di accertamento IVA e/o imposte dirette a seguito di processo verbale di constatazione o di segnalazione centralizzata;
b. Accertamento sintetico da redditometro (articolo 38 D.P.R. 600 del 1973); c. Accertamento da Studi di Settore;
d. Cartella di pagamento per controllo automatico e/o formale (rispettivamente artticoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600 del 1973);
e. Avviso di rettifica e liquidazione per maggior valore di cessione immobili ai fini dell’imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria; f. Accertamento per tributi locali (ICI, Tarsu; Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tosap, etc..);
g. Provvedimento di diniego degli Uffici Amministrativi/Agenzia delle Entrate (rimborsi, condono, etc..);
h. Silenzio Rifiuto contro rimborso “imposte non dovute”;
i. Silenzio Rifiuto contro rimborso Irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione (articolo 38 D.P.R. 602 del 1973).
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Archivio della tipologia dei ricorsi tributari ACCOLTI
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Atto di rettifica e liquidazione compravendita terreno edificabile
Autore :: Dott. Alessio Ferretti
Data :: gio 10/31/2013 @ 10:17
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(VENDITORE) Avviso di Rettifica e liquidazione ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, i valori sono stati rettificati sulla base delle motivazioni di seguito illustrate
leggi articolo
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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Il signor
nato a
codice fiscale
nella qualita' di VENDITORE
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di aver proceduto al controllo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell'atto notaio del
registrato il, serie 1V, numero
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Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, i valori sono stati rettificati sulla base delle motivazioni di seguito illustrate.
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Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed analiticamente motivate.
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Descrizione dei beni e motivazioni dell'accertamento
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Progressivo n. 002 - COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFICabile
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Terreno di mq. fg..
Per una migliore descrizione si rimanda all'atto suddetto che qui si intende integralmente riportato A norma del D.P.R. 131/86 - artt. 51/52, il valore'dei beni alla data del trasferimento e/o al risultato superiore a quello dichiarato ed è stato rettificato in base alla relazione di stima fornita dall'Agenzia del TeEEit0rio di Roma che si allega al presente atto quale parte-----integrante e sostanziale dell'accertamento.
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente (soggetto 003); avviso n. 001
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PROSPETTO DEI VALORI DICHIARATI E ACCERTATI
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I 1 DICHIARATO 1 ,ACCERTATO 1
1-------------------------------------------~------------------------1------------------------1
1 Valore alla data dell'atto 1 EURO 126.532,00 Y EURO 127.307,00.~
1-------------------------------------------1-----------------------'~I------------------------I
1 Valore finale INVIM al 31.12.1992 1 LIT 2.000.000,~ I LIT 17.4.000.000 l
1-------------------------------------------1---------~--------------I------------------------I
I Valore Iniziale INVIM 1 LIT 2.000.000 1 LIT 2.000.000 1
1-------------------------------------------1------------------------1------------------------1
1 Spese 1 LIT O I LIT O 1
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORI DEGLI IMMOBILI (Imposta complementare INVIM)
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Valore finale Valore iniziale
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ALLA DATA 31-12-1992 ALLA DATA 19-12-1990
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Calcolo del valore di riferimento per la determinazione degli scaglioni di incremento imponibile:
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Scaglioni sul valore di riferimento
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FINO AL 20%
DAL 20% AL 50% DAL 50% AL 100% DAL 100% AL 150% DAL 150% AL 200% OLTRE IL 200%
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800.000 1.200.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
164.000.000
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5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
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40.000 120.000 300.000 400.000 500.000
49.200.000
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Imposta INVIM accertata
Imposta principale INVIM riscossa
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Maggiore imposta INVIM accertata
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Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 11-06-2001 al 28-01-2005
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Totale maggiore imposta e interessi
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORI IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE Imposta complementare di registro
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Valore accertato EURO Imposta principale riscossa
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Maggiore imposta accertata
Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 11-06-2001 al 28-01-2005
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Totale maggiore imposta di registro e interessi
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Imposta complementare ipotecaria
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Valore accertato EURO Imposta principale riscossa
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Maggiore imposta accertata
Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 11-06-2001 al 28-01-2005
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Totale maggiore imposta ipotecaria e interessi
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Imposta complementare catastale
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Valore accertato EURO Imposta principale riscossa
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Maggiore imposta accertata
Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 11-06-2001 al 28-01-2005
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Totale maggiore imposta catastale e interessi
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PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
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In sede di accertamento di valore sono state riscontrate le violazioni di seguito indicate alle norme tributarie in materia di INVIM, imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa.
Nella determinazione delle relative sanzioni si e' tenuto conto che per le violazioni accertate:
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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non sussistono le cause di non punibilita' di cui all'art.6 del D.Lgs. n.472 del 1997;
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non ricorrono i criteri, previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.472 del 1997, per determinare la sanzione in misura superiore alla minima.
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Progressivo n. 002 - COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFIC.
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1 SANZIONI PREVISTE 1
1-------------------------------------1
I MINIMA I MASSIMA 1
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I l) INVIM - INFEDELE DICHIARAZIONE 1 (ART.23 DEL D.P.R. N.643 DEL 1972)
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Pertanto l'ufficio, ai sensi degli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
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la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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RIEPILOGO DELLE SOMME DOVUTE
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Progressivo n. 002 - COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFIC.
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Somme dovute dalla parte venditrice
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IMPOSTA INVIM E INTERESSI SANZIONE PECUNARIA I.N.V.I.M.
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Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti
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IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI
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Il pagamento delle somme dovute in solido effettuato da una delle parti contraenti estingue l'obbligo anche nei confronti delle altre
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Codice ufficio:
Numero di riferimento:
(da indicare nel modello F23 per effettuare il pagamento)
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3.
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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1. Definizione dell'accertamento - Art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.
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Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione (in tale ipotesi, si vedano le relative avvertenze) e si provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).
La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.
Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto, il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza di pagamento.
Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici se le somme dovute superano i 51.645,69 euro, secondo le disposizioni dell' articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo.
In questo caso il contribuente e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il periodo di rateazione aumentato di un anno. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
Entro 10 giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire a questo ufficio la relativa quietanza di pagamento, la documentazione relativa alla garanzia prestata ed una comunicazione con l'indicazione del numero delle rate prescelto.
Si riepilogano le somme dovute per la definizione dell'accertamento:
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Somme dovute dalla parte venditrice:
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IMPOSTA INVIM E INTERESSI
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SANZIONE PECUNARIA I.N.V.I.M. RIDOTTA AD UN QUARTO
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti:
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IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI
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IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI
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IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI
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ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE
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CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
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2. Definizione delle sole sanzioni - Art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso(indicato al successivo punto 4), e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate; in ogni caso, l'importo da pagare non puo' essere inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.
L'importo da pagare corrisponde a quello dovuto a titolo di sanzione indicato al precedente punto l.
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4.Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione Articolo 12 del decreto
legislativo 19 giugno 1997 , n.218.
L'istanza di accertamento con adesione va presentata a questo ufficio in carta libera, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).
Nell'istanza va indicato il recapito, anche telefonico, del contribuente. L'istanza puo' essere presentata anche da uno solo degli obbligati.
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Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione alla commissione tributaria sono sospesi per tutti i coobbligati per
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dell'atto davanti un periodo di 90
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giorni.
La successiva impugnazione dell' atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta automatica rinuncia all'istanza di adesione.
Nell' ipotesi in cui l'accertamento venga definito con adesione, le sanzioni dovute si applicheranno nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
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4. Ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione - Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992), tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1 Agosto
- 15 Settembre). Il ricorso, in notifica a articoli 137
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bollo da 11,00 euro per ogni quattro facciate, e' proposto mediante questo ufficio della copia conforme all' originale a norma degli e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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dell'originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3, art. 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992).
Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita', dovra' costituirsi in giudizio, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art.22 del D.Lgs n. 546 del 1992).
Per le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro il ricorso puo' essere proposto direttamente dal contribuente.
Se il valore della controversia e' uguale o superiore a 2.582,28 euro, e' obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (articoli 12 e 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992).
E' assicurata l'assistenza tecnica gratuita ai non abbienti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Per valore della controversia deve intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.
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5. Riscossione a titolo definitivo
Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti punti, le maggiori imposte accertate, oltre ai relativi interessi maturati e alle sanzioni irrogate, devono comunque essere versate nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n.131.
In caso di mancato pagamento nei predetti termini, le maggiori imposte accertate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi e alle sanzioni pecuniarie irrogate, se non gia' definite in base al precedente punto 2.
Si rendera' applicabile, inoltre, la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte non versate (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997).
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6. Riscossione a titolo provvisorio
In caso di proposizione del ricorso, dovranno comunque essere giorni dalla notifica del presente atto, le maggiori imposte interessi moratori nella misura di un terzo, e precisamente :
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versate, nel termine di 60 accertate ed i relativi
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Somme dovute dalla parte venditrice:
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IMPOSTA INVIM E INTERESSI
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti:
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IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI
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IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI
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IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI
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Qualora non venga eseguito il suddetto versamento, l'ufficio procedera' alla riscossione delle imposte dovute mediante iscrizione al ruolo, unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi, oltre alla sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte non versate (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997).
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7. Modalita' di pagamento - D.Lgs.9 Luglio 1997, n.237 e successive modificazioni.
Il pagamento potra' essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o posta utilizzando l'allegato Mod. F23.
Qualora, in luogo del modo F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento.
Si precisa che il Mod. F23 qui allegato e' stato predisposto per l'ipotesi di cui al punto 1 delle avvertenze (definizione dell'accertamento).
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato oltre il termine previsto per la proposizione del ricorso, le eventuali sanzioni dovute andranno corrisposte per intero, anziche' con la riduzione a un quarto.
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8. Ulteriori informazioni per il contribuente:
- Commissione Tributaria Provinciale competente: ROMA
Ufficio al quale notificare il ricorso,rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela:
- Funzionario responsabile del procedimento:
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Totale pagine di cui si compone il modello: 11
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Atto di Rettifica e Liquidazione Compravendita Terreno edificabile SRL
Autore :: Dr. Donato Montanaro
Data :: gio 10/31/2013 @ 10:12
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(ACQUIRENTE SRL) di Avviso di Rettifica e liquidazione ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, i valori sono stati rettificati sulla base delle motivazioni di seguito illustrate
leggi articolo
2)
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20031V000185000
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Codice fiscale contribuente
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__________________ S.R.L.
codice fiscale nella qualita' di ACQUIRENTE
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di aver proceduto al controllo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell'atto notaio _________________________________,
registrato il, serie 1V, numero
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Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, i valori sono stati rettificati sulla base delle motivazioni di seguito illustrate.
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Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed analiticamente motivate.
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Descrizione dei beni e motivazioni dell'accertamento
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Progressivo n. 001/000 - COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFICABILE.
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TERRENO SITO IN COMUNE DI SAN CESAREO, GIA COMUNE DI ZAGAROLO ALLA LOCALITA' CAMPO GILLARO AVENTE ESTENSIONE COMPLESSIVA DI MQ.3.560. IL TUTTO CENSITO IN N.C.T. DEL COMUNE DI ___________ AL FOGLIO __ PART.LLE __________________. VISTA STIMA
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO, INC. N.______, CHE SI ALLEGA IN COPIA,IL VALORE ACCERTATO E' DI €. 235.000,00
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DAL CONTROLLO EFFETTUATO A NORMA DELL'ART. 51 DEL D.P.R. 26/04/86 N.131 E SUCC MOD. E' RISULTATO CHE IL VALORE VENALE DEL BENE ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO E' SUPERIORE A QUELLO DICHIARATO, AVUTO RIGUARDO ALLA NATURA, CONSISTENZA E UBICAZIONE DEL BENE STESSO, IL VALORE DICHIARATO E' STATO RETTIFICATO E DETERMINATO IN RELAZIONE AL CRITERIO DI SEGUITO DESCRITTO .
- CON RIFERIMENTO AI TRASFERIMENTI A QUALSIASI TITOLO. DIVISIONI, PERIZIE GIUDIZIARIE ANTERIORI DI NON OLTRE TRE ANNI ALLA DATA DELL'ATTO O A QUELLA IN CUI SE NE PRODUCE L'EFFETTO TRASLATIVO O COSTITUTIVO, CHE HANNO AVUTO PER OGGETTO GLI STESSI IMMOBILI O ALTRI DI CARATTERISTICHE E CONDIZIONI SIMILARI . SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE IN VIA COMPARATIVA I SEGUENTI DATI ESTIMATIVI ;
- PREZZI MEDI RILEVATI SUL MERCATO Pagina 1 di 1
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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PROSPETTO DEI VALORI DICHIARATI E ACCERTATI
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I I DICHIARATO I ACCERTATO I
1-------------------------------------------1------------------------1------------------------1
1 Valore alla data dell'atto 1 EURO 92.000,00 I EURO 235.000,00 I
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DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORI IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE Imposta complementare di registro
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Valore accertato EURO Imposta principale riscossa
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Maggiore imposta accertata
Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 02-04-2 al 21-03-2
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Totale maggiore imposta di registro e interessi
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Imposta complementare ipotecaria
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Valore accertato EURO Imposta principale riscossa
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Maggiore imposta accertata
Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 02-04-2 al 21-03-2
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Totale maggiore imposta ipotecaria e interessi
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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Imposta complementare catastale
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Valore accertato EURO Imposta principale riscossa
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Maggiore imposta accertata
Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 02-04- al 21-03-
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Totale maggiore imposta catastale e interessi
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
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In sede di accertamento di valore sono state riscontrate le violazioni di seguito indicate alle norme tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa.
Nella determinazione delle relative sanzioni si e' tenuto conto che per le violazioni accertate:
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non sussistono le cause di non punibilita' di cui all'art.6 del D.Lgs. n.472 del 1997;
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non ricorrono i criteri, previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.472 del 1997, per determinare la sanzione in misura superiore alla minima.
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Progressivo n. 001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO
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I SANZIONI PREVISTE I
1-------------------------------------1
1 MINIMA 1 MASSIMA 1
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l) IMPOSTA DI REGISTRO INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE (ART.71 DEL D.P.R. N.131 DEL 1986)
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3) IMPOSTA IPOTECARIA INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE (ART.13 DEL D.Lgs. N.347 DEL 1990)
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3) IMPOSTA CATASTALE
INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE (ART.13 DEL D.Lgs. N.347 DEL 1990)
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Relativamente alle violazioni indicate nel prospetto e' applicabile l'articolo 12, comma l, del D.Lgs. n.472 del 1997, che prevede l'irrogazione di unica sanzione amministrativa pecuniaria e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave aumentata da un quarto al doppio.
Nel caso concreto la sanzione per la violazione piu' grave viene aumencata in misura pari ad un quarto (25%).
Tenuto conto che le predette violazioni interessano piu' tributi, la sanzione base, cui deve riferirsi il predetto aumento, e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto ( 20% ).
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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- Sanzione base per la violazione piu' grave
- aumento del 20% (art.12, comma 3, del D.Lgs. 472/97)
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- sanzione base
- aumento del 25% (art.12, comma 1, del D.Lgs. 472/97)
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La sanzione come sopra determinata non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni. Dal confronto, da eseguire ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n.472 del 1997,
l'importo derivante dal cumulo giuridico (EURO 17.160,00) e' superiore a quello
derivante dal cumulo materiale (EURO 15.730,00).
Pertanto l'ufficio, ai sensi degli articoli 7,12 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
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la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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RIEPILOGO DELLE SOMME DOVUTE
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Progressivo n. 001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO
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Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti
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IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT.
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12.541,10 3.135,27 1.567,63 11. 440, 00 4.290,00
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Il pagamento delle somme dovute in solido effettuato da una delle parti contraenti estingue l'obbligo anche nei confronti delle altre
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Codice ufficio:
Numero di riferimento:
(da indicare nel modello F23 per effettuare il pagamento)
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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1. Definizione dell'accertamento - Art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.
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Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione (in tale ipotesi, si vedano le relative avvertenze) e si provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).
La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.
Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto, il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza di pagamento.
Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici se le somme dovute superano i 51.645,69 euro, secondo le disposizioni dell' articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo.
In questo caso il contribuente e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il periodo di rateazione aumentato di un anno. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
Entro 10 giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire a questo ufficio la relativa quietanza di pagamento; la documentazione relativa alla garanzia prestata ed una comunicazione con l'indicazione del numero delle rate prescelto.
Si riepilogano le somme dovute per la definizione dell'accertamento:
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Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti:
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IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI
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IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI
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IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI
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SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO RIDOTTA AD UN QUARTO
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SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT. RIDOTTA AD UN QUARTO
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ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE
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CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
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4)
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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2. Definizione delle sole sanzioni - Art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso(indicato al successivo punto 4), e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate; in ogni caso, l'importo da Pagare non puo' essere inferiore ad un quarto della'somma dei minimi edittali previsti per La violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
L'importo da pagare corrisponde a quello dovuto a titolo di sanzione indicato al precedente punto 1.
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3.Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione Articolo 12 del decreto
legislativo 19 giugno 1997 , n.218.
L'istanza di accertamento con adesione va presentata a questo ufficio in carta libera,l mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).
Nell'istanza va indicato il recapito, anche telefonico, del contribuente. L'istanza puo' essere presentata anche da uno solo degli obbligati.
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Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione alla commissione tributaria sono sospesi per tutti i coobbligati per
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dell'atto davanti un periodo di 90
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giorni.
La successiva impugnazione dell' atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta automatica rinuncia all'istanza di adesione.
Nell' ipotesi in cui l'accertamento venga definito con adesione, le sanzioni dovute si applicheranno nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.!
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4. Ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione - Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992), tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1 Agosto - 15 Settembre).
Il ricorso, in bollo da 14,62 euro per ogni quattro facciate, e' proposto mediante notifica a questo ufficio della copia conforme all' originale a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3, art. 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992).
Successivamente il ricorrente,_ entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, dovra' costituirsi in giudizio, mediante deposito,presso la--segreteria! della Commissione Tributaria adita,oppure mediante trasmissione a mezzo posta, in plico rac~ comandato senza busta con avviso di ricevimento,dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione] per raccomandata a mezzo del servizio postale (art.22 del D.Lgs n. 546 del 1992).r
Per le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro il ricorso puo' essere proposto direttamente dal contribuente.
Se il valore della controversia e' uguale o superiore a 2.582,28 euro, e' obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (articoli 12 e 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992).
E' assicurata l'assistenza tecnica gratuita ai non abbienti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Per valore della controversia deve intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e'
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AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N.
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Codice fiscale contribuente
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costituito dalla somma di queste.
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5. Riscossione a titolo definitivo
Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti punti, le maggiori imposte accertate, oltre ai relativi interessi maturati e alle sanzioni irrogate, devono comunque essere versate nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n.131.
In caso di mancato pagamento nei predetti termini, le maggiori imposte accertate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi e alle sanzioni pecuniarie irrogate, se non gia' definite in base al precedente punto 2.
Si rendera' applicabile, inoltre, la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte non versate (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997).
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6. Ri.scossione a titolo provvisorio
~n caso di proposizione del ricorso, dovranno comunque essere giorni dalla notifica del presente atto, le maggiori imposte interessi moratori nella misura di un terzo, e precisamente:
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versate, nel termine di 60 accertate ed i relativi
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Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti:
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IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI
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IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI
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IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI
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Qualora non venga eseguito il suddetto versamento, l'ufficio procedera' alla riscossione delle imposte dovute mediante iscrizione al ruolo, unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi, oltre alla sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte non versate (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997).
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7. Modalità di pagamento - D.Lgs.9 Luglio 1997, n.237 e successive modificazioni.
Il pagamento potrà essere __ effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o posta utilizzando/l'allegato Mod. F23.
Qualora, in luogo del mod~23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento.
Si precisa che il Mod. F23 qui allegato e' stato predisposto per l'ipotesi di cui al punto 1 delle avvertenze (definizione dell'accertamento).
Nel caso in 1-ui i.l pagamento venga effettuato oltre il termine previsto per la proposizione del ricorso, le eventuali sanzioni dovute andranno corrisposte per intero, anziché con la
riduzione a un quarto. ~
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8. Ulteriori informazioni per il contribuente:
- Commissione Tributaria Provinciale competente: ROMA
- Ufficio al quale notificare il ricorso, rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame
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Seconda tipologia di Avviso di Rettifica e liquidazione COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFICABILE
Autore :: Dott. Alessio Ferretti
Data :: sab 10/20/2012 @ 10:28
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(ACQUIRENTE) di Avviso di Rettifica e liquidazione ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, i valori sono stati rettificati sulla base delle motivazioni di seguito illustrate
leggi articolo
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | Il signor nato a codice fiscale di ACQUIRENTE | di aver proceduto al controllo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell'atto notaio del, registrato il, serie lT, numero | Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, i valori sono stati rettificati sulla base delle motivazioni di seguito illustrate. | Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed analiticamente motivate. | Descrizione dei beni e motivazioni dell'accertamento | Progressivo n. 001/001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFICabile | Avviso di accertamento Vendi ta di un terreno (RM), via, censito, R.D. Euro 13,88. Il tutto come meglio descritto nell' atto su indicato che qui si intende integralemnete riportato. Dal controllo effettuato a norma degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 131/86 è risultato che il valore venale del bene, alla data dell' atto, è superiore a quello dichiarato avuto riguardo alla natura, consistenza ed ubicazione del bene stesso. Rilevato che l'indice di edificabilità del terreno in esame è pari a 0,20 mc/mq., calcolata in mc. 307,20 la cubatura edificabile, tenuto altresì conto dei valori venali di comune commercio èdi quelli definiti per immobili similari nel triennio precedente, che definiscono in € 320,00 il valore a mc/edificabIle, si accerta ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 131/86 e delle imposte ipotecarie e catastali di cui al D.lgs 347/90 un valore di € 98.304,00 in luogo di quello dichiarato di € 15.000,00. | e liquidazione della maggiore imposta. della superficie di mq sito nel comune di nel N.C.T. al foglio, particella, seminativo, | VALORI ACCERTATI AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO: Valutazione al | Valore dichiarato: € Valore accertato: € | Le somme dovute a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi a seguito della rettifica sono dettagliate nel prospetto di liquidazione. | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | PROSPETTO DEI VALORI DICHIARATI E ACCERTATI | 1 1 DICHIARATO 1 ACCERTATO I 1-------------------------------------------1------------------------1------------------------1 1 Valore alla data dell'atto 1 EURO 15.000,00 1 EURO 98.304,00 1 | DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORI IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE Imposta complementare di registro | Valore accertato EURO Imposta principale riscossa | Maggiore imposta accertata Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 26-07-2005 al 06-06-2007 | Totale maggiore imposta di registro e interessi | Imposta complementare ipotecaria | Valore accertato EURO Imposta principale riscossa | Maggiore imposta accertata Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 26-07-2005 al 06-06-2007 | Totale maggiore imposta ipotecaria e interessi | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente B | Imposta complementare catastale | Valore accertato EURO Imposta principale riscossa | Maggiore imposta accertata Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 26-07-2005 al 06-06-2007 | Totale maggiore imposta catastale e interessi | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE | In sede di accertamento di valore sono state riscontrate le violazioni di seguito indicate alle norme tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa. Nella determinazione delle relative sanzioni si e' tenuto conto che per le violazioni accertate: | non sussistono le cause di non punibilita' di cui all'art.6 del D.Lgs. n.472 del 1997; | non ricorrono i criteri, previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.472 del 1997, per determinare la sanzione in misura superiore alla minima. | Progressivo n. 001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFIC. | 1 SANZIONI PREVISTE 1 1-------------------------------------1 I MINIMA I MASSIMA 1 | l) IMPOSTA DI REGISTRO INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE (ART.71 DEL D.P.R. N.13l DEL 1986) | 2) IMPOSTA IPOTECARIA INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE (ART.13 DEL D.Lgs. N.347 DEL 1990) | 3) IMPOSTA CATASTALE INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE (ART.13 DEL D.Lgs. N.347 DEL 1990) | Relativamente alle violazioni indicate nel prospetto e' applicabile l'articolo 12, comma l, del D.Lgs. n.472 del 1997, che prevede l'irrogazione di unica sanzione amministrativa pecuniaria e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave aumentata da un quarto al doppio. Nel caso concreto la sanzione per la violazione piu' grave viene aumentata in misura pari ad un quarto (25%). Tenuto conto che le predette violazioni interessano piu' tributi, la sanzione base, cui deve riferirsi il predetto aumento, e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto ( 20% ). | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | - Sanzione base per la violazione piu' grave - aumento del 20% (art.12, comma 3, del D.Lgs. 472/97) | - sanzione base - aumento del 25% (art.12, comma l, del D.Lgs. 472/97) | La sanzione come sopra determinata non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni. Dal confronto, da eseguire ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n.472 del 1997, l'importo derivante dal cumulo giuridico (EURO 9.996(00) e' superiore a quello derivante dal cumulo materiale (EURO 9.163,00). Pertanto l'ufficio, ai sensi degli articoli 7,12 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 | la sanzione amministrativa pecuniaria pari a | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | RIEPILOGO DELLE SOMME DOVUTE | Progressivo n. 001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFIC. | Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti | IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT. | 5.845,91 1.734,80 848,66 6.664,00 2.499,00 | Il pagamento delle somme dovute in solido effettuato da una delle parti contraenti estingue V l'obbligo anche nei confronti delle altre | Codice ufficio: RCE Numero di riferimento: (da indicare nel modello F23 per effettuare il pagamento) | 3) AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | 1. Definizione dell'accertamento - Art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218. | Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione (in tale ipotesi, si vedano le relative avvertenze) e si provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4) . La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Entro lO giorni dal versamento dell'intero importo dovuto, il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza di pagamento. Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici se le somme dovute superano i 51.645,69 euro, secondo le disposizioni dell' articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo. In questo caso il contribuente e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il periodo di rateazione aumentato di un anno. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Entro lO giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire a questo ufficio la relativa quietanza di pagamento, la documentazione relativa alla garanzia prestata ed una comunicazione con l'indicazione del numero delle rate prescelto. Si riepilogano le somme dovute per la definizione dell'accertamento: | Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti: | IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI | IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI | IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI | SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO RIDOTTA AD UN QUARTO | SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT. RIDOTTA AD UN QUARTO | ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE | 2. Definizione delle sole sanzioni - Art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso(indicato al successivo punto 4), e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate; in ogni caso, l'importo da pagare non puo' essere | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. L'importo da pagare corrisponde a quello dovuto a titolo di sanzione indicato al precedente punto 1. | 3.Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione Articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997 , n.218. L'istanza di accertamento con adesione va presentata a questo ufficio in carta libera, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4). Nell'istanza va indicato il recapito, anche telefonico, del contribuente. L'istanza puo' essere presentata anche da uno solo degli obbligati. | Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla .commissione tributaria ~no sosp~er~ti i--c~obblrgati t:per un periodo di 90 glornl. ..- .. - ~ La successiva impugnazione dell' atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta automatica rinuncia all'istanza di adesione. Nell' ipotesi in cui l'accertamento venga definito con adesione, le sanzioni dovute si applicheranno nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. | 4. Ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione - Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546. Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992), tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1 Agosto - 15 Settembre). Il ricorso, in bollo da 14,62 euro per ogni quattro facciate, e' proposto mediante notifica a questo ufficio della copia conforme all' originale a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3, art. 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita', dovra' costituirsi in giudizio, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, oppure mediante trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomanrlata a mezzo del servizio postale (art.22 del D.Lgs n. 546 del 1992). Per le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro il ricorso puo' essere proposto direttamente dal contribuente. Se il valore della controversia e' uguale o superiore a 2.582,28 euro, e' obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (articoli 12 e 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992). E' assicurata l'assistenza tecnica gratuita ai non abbienti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Per valore della controversia deve intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. | 5. Riscossione a titolo definitivo Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti punti,le maggiori | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | imposte accertate, oltre ai relativi interessi maturati e alle sanzioni irrogate, devono comunque essere versate nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n.131. In caso di mancato pagamento nei predetti termini, le maggiori imposte accertate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi e alle sanzioni pecuniarie irrogate, se non gia' definite in base al precedente punto 2. Si rendera' applicabile, inoltre, la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte non versate (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997). | 6. Riscossione a titolo provvisorio In caso di proposizione del ricorso, dovranno comunque essere giorni dalla notifica del presente atto, le maggiori imposte interessi moratori nella misura di un terzo, e precisamente : | versate, nel termine di 60 accertate ed i relativi | Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti: | IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI | IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI | IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI | Qualora non venga eseguito il suddetto versamento, l'ufficio procedera' alla riscossione delle imposte dovute mediante iscrizione al ruolo, unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi, oltre alla sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte non versate (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997). | 7. Modalita' di pagamento - D.Lgs.9 Luglio 1997, n.237 e successive modificazioni. Il pagamento potra' essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o posta utilizzando l'allegato Mod. F23. Qualora, in luogo del modo F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento. Si precisa che il Mod. F23 qui allegato e' stato predisposto per l'ipotesi di cui al punto l delle avvertenze (definizione dell'accertamento). Nel caso in cui il pagamento venga effettuato oltre il termine previsto per la proposizione del ricorso, le eventuali sanzioni dovute andranno corrisposte per intero, anziche' con la riduzione a un quarto. | 8. Ulteriori infcrmazioni per il contribuente: - Commissione Tributaria Provinciale competente: Ufficio al quale notificare il ricorso, rivolgersi per informazioni o promuovere dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela: Funzionario responsabile del procedimento: O Piano: 1 Stanza: 140 | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | Il signor nato a codice fiscale di ACQUIRENTE | di aver proceduto al controllo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell'atto notaio del, registrato il, serie lT, numero | Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, i valori sono stati rettificati sulla base delle motivazioni di seguito illustrate. | Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed analiticamente motivate. | Descrizione dei beni e motivazioni dell'accertamento | Progressivo n. 001/001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFICabile | Avviso di accertamento Vendi ta di un terreno (RM), via, censito, R.D. Euro 13,88. Il tutto come meglio descritto nell' atto su indicato che qui si intende integralemnete riportato. Dal controllo effettuato a norma degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 131/86 è risultato che il valore venale del bene, alla data dell' atto, è superiore a quello dichiarato avuto riguardo alla natura, consistenza ed ubicazione del bene stesso. Rilevato che l'indice di edificabilità del terreno in esame è pari a 0,20 mc/mq., calcolata in mc. 307,20 la cubatura edificabile, tenuto altresì conto dei valori venali di comune commercio èdi quelli definiti per immobili similari nel triennio precedente, che definiscono in € 320,00 il valore a mc/edificabIle, si accerta ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 131/86 e delle imposte ipotecarie e catastali di cui al D.lgs 347/90 un valore di € 98.304,00 in luogo di quello dichiarato di € 15.000,00. | e liquidazione della maggiore imposta. della superficie di mq sito nel comune di nel N.C.T. al foglio, particella, seminativo, | VALORI ACCERTATI AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO: Valutazione al | Valore dichiarato: € Valore accertato: € | Le somme dovute a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi a seguito della rettifica sono dettagliate nel prospetto di liquidazione. | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | PROSPETTO DEI VALORI DICHIARATI E ACCERTATI | 1 1 DICHIARATO 1 ACCERTATO I 1-------------------------------------------1------------------------1------------------------1 1 Valore alla data dell'atto 1 EURO 15.000,00 1 EURO 98.304,00 1 | DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORI IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE Imposta complementare di registro | Valore accertato EURO Imposta principale riscossa | Maggiore imposta accertata Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 26-07-2005 al 06-06-2007 | Totale maggiore imposta di registro e interessi | Imposta complementare ipotecaria | Valore accertato EURO Imposta principale riscossa | Maggiore imposta accertata Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 26-07-2005 al 06-06-2007 | Totale maggiore imposta ipotecaria e interessi | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente B | Imposta complementare catastale | Valore accertato EURO Imposta principale riscossa | Maggiore imposta accertata Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 26-07-2005 al 06-06-2007 | Totale maggiore imposta catastale e interessi | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE | In sede di accertamento di valore sono state riscontrate le violazioni di seguito indicate alle norme tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa. Nella determinazione delle relative sanzioni si e' tenuto conto che per le violazioni accertate: | non sussistono le cause di non punibilita' di cui all'art.6 del D.Lgs. n.472 del 1997; | non ricorrono i criteri, previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.472 del 1997, per determinare la sanzione in misura superiore alla minima. | Progressivo n. 001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFIC. | 1 SANZIONI PREVISTE 1 1-------------------------------------1 I MINIMA I MASSIMA 1 | l) IMPOSTA DI REGISTRO INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE (ART.71 DEL D.P.R. N.13l DEL 1986) | 2) IMPOSTA IPOTECARIA INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE (ART.13 DEL D.Lgs. N.347 DEL 1990) | 3) IMPOSTA CATASTALE INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE (ART.13 DEL D.Lgs. N.347 DEL 1990) | Relativamente alle violazioni indicate nel prospetto e' applicabile l'articolo 12, comma l, del D.Lgs. n.472 del 1997, che prevede l'irrogazione di unica sanzione amministrativa pecuniaria e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave aumentata da un quarto al doppio. Nel caso concreto la sanzione per la violazione piu' grave viene aumentata in misura pari ad un quarto (25%). Tenuto conto che le predette violazioni interessano piu' tributi, la sanzione base, cui deve riferirsi il predetto aumento, e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto ( 20% ). | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | - Sanzione base per la violazione piu' grave - aumento del 20% (art.12, comma 3, del D.Lgs. 472/97) | - sanzione base - aumento del 25% (art.12, comma l, del D.Lgs. 472/97) | La sanzione come sopra determinata non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni. Dal confronto, da eseguire ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n.472 del 1997, l'importo derivante dal cumulo giuridico (EURO 9.996(00) e' superiore a quello derivante dal cumulo materiale (EURO 9.163,00). Pertanto l'ufficio, ai sensi degli articoli 7,12 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 | la sanzione amministrativa pecuniaria pari a | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | RIEPILOGO DELLE SOMME DOVUTE | Progressivo n. 001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFIC. | Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti | IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT. | 5.845,91 1.734,80 848,66 6.664,00 2.499,00 | Il pagamento delle somme dovute in solido effettuato da una delle parti contraenti estingue V l'obbligo anche nei confronti delle altre | Codice ufficio: RCE Numero di riferimento: (da indicare nel modello F23 per effettuare il pagamento) | 3) AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | 1. Definizione dell'accertamento - Art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218. | Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione (in tale ipotesi, si vedano le relative avvertenze) e si provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4) . La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Entro lO giorni dal versamento dell'intero importo dovuto, il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza di pagamento. Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici se le somme dovute superano i 51.645,69 euro, secondo le disposizioni dell' articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo. In questo caso il contribuente e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il periodo di rateazione aumentato di un anno. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Entro lO giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire a questo ufficio la relativa quietanza di pagamento, la documentazione relativa alla garanzia prestata ed una comunicazione con l'indicazione del numero delle rate prescelto. Si riepilogano le somme dovute per la definizione dell'accertamento: | Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti: | IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI | IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI | IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI | SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO RIDOTTA AD UN QUARTO | SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT. RIDOTTA AD UN QUARTO | ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE | 2. Definizione delle sole sanzioni - Art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso(indicato al successivo punto 4), e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate; in ogni caso, l'importo da pagare non puo' essere | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. L'importo da pagare corrisponde a quello dovuto a titolo di sanzione indicato al precedente punto 1. | 3.Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione Articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997 , n.218. L'istanza di accertamento con adesione va presentata a questo ufficio in carta libera, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4). Nell'istanza va indicato il recapito, anche telefonico, del contribuente. L'istanza puo' essere presentata anche da uno solo degli obbligati. | Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla .commissione tributaria ~no sosp~er~ti i--c~obblrgati t:per un periodo di 90 glornl. ..- .. - ~ La successiva impugnazione dell' atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta automatica rinuncia all'istanza di adesione. Nell' ipotesi in cui l'accertamento venga definito con adesione, le sanzioni dovute si applicheranno nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. | 4. Ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione - Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546. Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992), tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1 Agosto - 15 Settembre). Il ricorso, in bollo da 14,62 euro per ogni quattro facciate, e' proposto mediante notifica a questo ufficio della copia conforme all' originale a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3, art. 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita', dovra' costituirsi in giudizio, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, oppure mediante trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomanrlata a mezzo del servizio postale (art.22 del D.Lgs n. 546 del 1992). Per le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro il ricorso puo' essere proposto direttamente dal contribuente. Se il valore della controversia e' uguale o superiore a 2.582,28 euro, e' obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (articoli 12 e 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992). E' assicurata l'assistenza tecnica gratuita ai non abbienti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Per valore della controversia deve intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. | 5. Riscossione a titolo definitivo Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti punti,le maggiori | AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. | Codice fiscale contribuente | imposte accertate, oltre ai relativi interessi maturati e alle sanzioni irrogate, devono comunque essere versate nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n.131. In caso di mancato pagamento nei predetti termini, le maggiori imposte accertate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi e alle sanzioni pecuniarie irrogate, se non gia' definite in base al precedente punto 2. Si rendera' applicabile, inoltre, la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte non versate (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997). | 6. Riscossione a titolo provvisorio In caso di proposizione del ricorso, dovranno comunque essere giorni dalla notifica del presente atto, le maggiori imposte interessi moratori nella misura di un terzo, e precisamente : | versate, nel termine di 60 accertate ed i relativi | Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti: | IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI | IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI | IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI | Qualora non venga eseguito il suddetto versamento, l'ufficio procedera' alla riscossione delle imposte dovute mediante iscrizione al ruolo, unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi, oltre alla sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte non versate (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997). | 7. Modalita' di pagamento - D.Lgs.9 Luglio 1997, n.237 e successive modificazioni. Il pagamento potra' essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o posta utilizzando l'allegato Mod. F23. Qualora, in luogo del modo F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento. Si precisa che il Mod. F23 qui allegato e' stato predisposto per l'ipotesi di cui al punto l delle avvertenze (definizione dell'accertamento). Nel caso in cui il pagamento venga effettuato oltre il termine previsto per la proposizione del ricorso, le eventuali sanzioni dovute andranno corrisposte per intero, anziche' con la riduzione a un quarto. | 8. Ulteriori infcrmazioni per il contribuente: - Commissione Tributaria Provinciale competente: Ufficio al quale notificare il ricorso, rivolgersi per informazioni o promuovere dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela: Funzionario responsabile del procedimento: O Piano: 1 Stanza: 140 | |
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Atto rettifica Tributi Locali ICI
Autore :: Dott. Alessio Ferretti
Data :: sab 10/20/2012 @ 10:28
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Tributi Locali ICI, ricorso accolto in primo grado (commissione tributaria provinciale di Roma) avverso avviso di accertamento in rettifica emesso dall’ufficio tributi del Comune.
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COMUNE DI ___________________ | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI | DEL funzionario relativo all’anno | VISTO l'art.11,seéondo comma D.Lgs.30 Dicembre 1992,N.504 e VISTI i D.Lgss. 471-472-473 del 18 Dicembre 1997 VISTA la delibera numero 27 del 12/02/2002 relativa all'aliquota dell'imposta per l'anno sopra riportato ( 6.5 Aliq.Ord. 4.5 Aliq.1Casa): VISTA la delibera numero 19 del 26/01/2001 relativa all'aliquota dell'imposta per l'anno ',2001 ( 6.5 Aliq.Ord. 4.5 Aliq.1Casa): VISTO >'art.3 c.48 della L.23 Dicembre 1996 N.662 che ha disposto la rivalutazione della Rendita Catastale del 5% VISTA la delibo G.C. n.317 del 20.12.2002 con la quale sono stati determinati i criteri per l'irrogazione delle sanzioni | __________ __________ _______________________________________ | che dai controlli eseguiti negli archivi relativi all'imposta comunale sugli immobili per l'anno sovraindicato i dati della denuncia sono stati rettificati come risulta dalla scheda in allegato | Termine ultimo per la presentazione della denuncia 30/06/2003 Termine ultimo per l'effettuazione del versamento (acconto) 01/07/2002 Termine ultimo per l'effettuazione del versamento (saldo) 20/12/2002 | I M P O | S T A* | DATA VERSAMENTO | | DOVUTA | | | | VERSATA | ACCONTO | | 01/07/2002 | | 529,75 | | | 713,29 | SALDO | | 20/12/2002 | | 529,75 | | | 713,30 | TOTALE | | | | 1.059,50 | | | 1.426,59 | S A N Z | I O N I | A M M I N I | S T | R A T | I | V | E | P E R | OMESSA | DENUNCIA | (Art.14 D.Lgs 473/97 | - | 120%) | | TOTALE | SANZIONI | | | | | | | | TOTALE DIFFERENZA D'IMPOSTA PER VARIAZIONE RENDITA | TOTALE INTERESSI SPESE NOTIFICA AVVISO | Nel caso di adesione al presente provvedimento entro,60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art.14 comma 4 del D.Lgs.30/12/1992 N.504 come modlflcato dal D.Lgs.18/12/1997 N. 473, la sanzione omessa/infedele denuncia e'ridotta del 75% per cui l'importo da versare e'di €. 1.266,11 e va corrisposto utilizzando l'apposlto bollettlno precompllato. Trascorsi 60 giorni ed entro 90 giorni dovra' essere pagato l'importo di €. 1.304,85 con versamento da effettuarsi sul C/c postale n.23725005 intestato a: COMUNE DI _________________ SERVIZIO RISCOSSIONE ICI, con l'avvertimento che,in difetto, sara' dato corso alla procedura per la riscossione coattiva ai sensi di legge, in unica soluzione,con la maggiorazione degli interessi e spese (art.12 del D.Lgs.n.504/1992 e succo integr.).A rrorma dell'art. 8 della legge 241/1990 si rende noto che ~l respoilsabile del procedimento el il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimen~i anche a mezzo telefono. Avverso il presente atto, ai sensi degli artt.2,8,16,19,20,21 e 22 del D.Lgs. 546/92, e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA entro 60 giorni dalla noti(ica. Il ricorso, in bollo da €. 14.62, va proposto mediante notifica a questo ufficio, secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Ai sensi dell'art. 22, il ricorso, a pena di inammissibilita', va depositato entro 30 giorni dalla proposizione, presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita. | Dalla Residenza Municipale _________ Protocollo Numero | Il Funzionario Responsabile Rag. _____________ (firmato ai sensi dell'art.l c.87 legge 549/95 e s.m.) | / * (Imposta dovuta, escluso la differenza per variazione rendita) RELATA DI NOTIFICA Notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. | Scheda di Rettifica Imposta I.C.I. per l'anno ______ allegata all'avviso n. 2587 | Dich.Rettif - Prg Sez.Foglio Num. Sub Prot.Anno Cat.Cl. Rend./Valore %Poss. M.Pos Es.Rid. Detraz. {Po Es Ri lC}* Dich.Orig. Dati Catast.- Partita Cons. Anno provenienza dati Ubicazione Imposta Calcolata | 800,51 800,51 800,51 409,76 | 75 12 O O 75 12 O O 1992 da dichiarazione | ------------------------------------J-~---------------------------------------------------------------------------- 2 8 325 4 A02/'" 889,60 50 12 O O 51,65 S N N S 8 325 4 A03 772,10 50 12 O O 51,65 S N N S 1992 da dichiarazione | Elenco Immobili non dichiarati | 50 12 O O 50 12 O O 1992 da dichiarazione | 50 12 O O 50 12 O O 1992 da dichiarazione | 50 12 O O 50 12 O O 1992 da dichiarazione | 100 12 O O 100 12 O O 2000 da dichiarazione | 100 12 O O 100 12 O O 2000 da dichiarazione | IPrg. Sez. Foglio Numero Sub ,Prot. Anno Ctg/Cl. Rendita/Valore Perc.Poss. M.Poss. M.Esc. M.Rid. Detr.l C. I IUbicazione Imposta I | l | 12 | 688 | O | A05/ | l | 180,76 | 100 | 12 | I O | | | ) | | | 123,37 | | 2 | 12 | 37 | 4 | A05/ | 3 | 74,89 | 100 | 12 | I | | | | | | | 51,11 | | | | | | | | | | -:» | Riepilogo Rettifica ** Da Liquidare ** | Tot.imposta da dich. Tot.imposta non dico Tot.maggior. rendita | Totale Imposta Calcolata Acconto 529,75 Saldo 529,75 Differenza rendita 1.617,19 | Imposta Versata 713,29 713,30 | in Data 01/07/2002 20/12/2002 | * LEGENDA.: Situazione al 31/12 - PO=Posseduto Es=Esclus.Esenzione Ri=Riduzione lC=Abitaz.principale | |
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Avviso di accertamento imposte sui redditi ed IVA
Autore :: Dott. Alessio Ferretti
Data :: sab 10/20/2012 @ 10:27
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Avviso di accertamento imposte sul reddito persona fisica ed IVA per attività di impresa, accolto parzialmente.
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2) AVV[SO DJ ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO codice fiscale | La Signora nata a ROMA (RM) il codice fiscale nella qualita' di rappresentante legale di | La Signora nata a ROMA (RM) il codice fiscale nella qualita' di socio di | La Signora nata a codice fiscale nella qualita' di socio di | Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di relativa all'anno. | Il presente atto, sulla base delle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda : | -Accertamento del reddito -Imposta regionale sulle attivita' produttive -Imposta sul valore aggiunto | Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed analiticamente motivate. | 3) A VVlS0 DI ACCERTAMENTO N. | Dalle informazioni in possesso dell' ufficio risulta omessa la dichiarazione UNICO/2000 anno d'imposta 1999, tenuto conto che il contribuente rientra tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale per il disposto del DPR 322/98. Il contribuente, in seguito all'invito di comparizione n. 100070/2004 notificato il 16/4/2004, produceva all'Ufficio la seguente documentazione: -Registro dei beni ammortizzabili aggiornato al 31/12/1998; -Libro matricola del personale; -Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per il dipendente Calì Adriano; -Chiusura posizione INPS per la societa, avvenuta in data 21/11/2000. | In conseguenza di quanto sopra esposto è scaturito quanto segue: Il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi ed IVA per l'anno d'imposta 1999; Il contribuente non ha tenuto o comunque ha sottratto all'ispezione le scritture contabili obbligatorie. | Tali fatti realizzano i presupposti previsti dall'art. 39, comma 2 del DPR 600/73 e dall'art. 55, comma l del DPR 633/72. Ciò posto, questo ufficio determina induttivamente il reddito, il volume di affari con le aliquote relative, nonché le detrazioni spettanti per l'anno 1999 come riportato qui di seguito nel presente avviso, tenendo conto anche di quanto segue: | Dall' esame del libro matricola esibito risulta che la società nell' anno 1999 ha avuto alle proprie dipendenze con la qualifica di operai: l) il sig. NARDI Alessandro per circa sei mesi (data di assunzione indicata nel libro matricola: 21/6/1999 data di cessazione indicata nessuna. In assenza di ulteriore documentazione si presume che lo stesso sia stato alle dipendenze della società per tutto il resto dell'anno 1999). 4)Il sig. CALI Adriano per circa 6 mesi (data di assunzione indicata 1/7/1996 data di cessazione del rapporto di lavoro risultante dalla comunicazione inviata alla sezione del lavoro di Roma: 9/7/1999). 3)Il sig. CINTI Massimo per 12 mesi (data di assunzione indicata 27/5/1997 data di cessazione indicata: nessuna. In assenza di ulteriore documentazione si presume che lo stesso sia stato alle dipendenze della società per tutto il 1999). | Dalle informazioni sintetiche pervenute dalla Camera di Commercio di Roma risulta che società ha come oggetto sociale la realizzazione, installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici termici idraulici e la commercializzazione di materiale elettrico. L'esame della dichiarazione annuale per l'annualità precedente (Unico 1999 - anno imposta evidenzia che al rigo RA60 del quadro RA "Redditi di impresa in contabilità ordinaria" contribuente ha indicato quale "rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti l'importo di lire 1.530.000. | Tenuto conto che: l'ultima dichiarazione annuale presentata dalla parte è quella relativa all'annualità 1998; che quindi non sono state indicate giacenze di merce nelle dichiarazioni degli anni successivi; che la parte non ha fornito documentazione sufficiente a dimostrare la natura e la destinazione di tali giacenze si presume, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte del contribuente, che - ai sensi del DPR 441 del 10/11/1997 - le rimanenze finali di merce indicate in tale ultima dichiarazione siano state cedute in evasione di imposta o utilizzate nelle prestazioni di servizi in evasione di imposta nel corso dell'anno 1999. | In definitiva, visto l'impiego di manodopera e l'utilizzazione delle rimanenze impiegate nelle prestazioni di servizi, si presume che la società sia stata in attività per tutto l'anno di imposta 1999, se non altro tenuto conto che la retribuzione delle mensilità da corrispondere ai suindicati dipendenti deve essere stata effettuata necessariamente con somme percepite dalla società a fronte di prestazioni effettuate in evasione di imposta. | In assenza di società viene | ulteriori elementi probatori, la quantificazione dei ricavi conseguiti dalla perciò effettuata utilizzando lo strumento dei parametri presuntivi di ricavi, | 5) AVVISO DI ACCERTAMENTO N. | compensi e volume d'affari di cui all'art. 3 commi 181 e 182 della legge 549/95, i quali erano applicabili per l'attività esercitata dalla parte nell'anno 1999. I dati rilevanti ai fini di tale applicazione, da indicare nel quadro RF della dichiarazione annuale, sono stati così ricostruiti: | ESISTENZE INIZIALI RELATIVI A MERCI: LIRE 1.530.000 (come da rimanenze finali esposte nella dichiarazione 1998). VALORE COMPLESSIVO DEI BENI STRUMENTALI: LIRE 8.200.000 (rilevato dall'esame del registro dei beni ammortizzabili esibito dalla parte - ancorché aggiornato al 31/12/1998 - tenendo conto delle limitazioni e disposizioni contenute nelle istruzioni della dichiarazione annuale riferite al rigo RF74 colonna l). VALORE DEI BENI AMMORTIZZABILI RIFERIBILE A MACCHINE D'UFFICIO: LIRE 5.800.000 (rilevato dall' esame del registro dei beni ammortizzabili esibito dalla parte - ancorché aggiornato al 31/12/1998 - tenendo conto delle limitazioni e disposizioni contenute nelle istruzioni della dichiarazione annuale riferite al rigo RF74 colonna 2) . SPESE PER LAVORO DIPENDENTE: in assenza di ulteriori elementi, vengono quantificate quantomeno in LIRE 30.000.000. | Dall'elaborazione di tali dati scaturisce un ricavo di riferimento da indicare in dichiarazione pari a lire 44.545.000. | Conseguentemente, non avendo la parte esibito alcun registro IVA, si presume che tali ricavi non siano stati, altresì, sottoposti a fatturazione e registrazione all'aliquota IVA prevalente per l'attività esercitata in vigore all'epoca dei fatti. Risulta, pertanto, che il contribuente, in violazione al disposto previsto dall' art. 21 e 23 del DPR 633/72, non ha annotato emesso fatture né registrato fatture per operazioni imponibili effettuate, per un importo complessivo così distinto: | A VVISO DI ACCERTAMENTO N | Per tutto quanto sopra esposto, la ricostruzione dell'omessa dichiarazione IVA viene effettuata in base ai fatti sopra descritti, computando in detrazione (ai sensi dell'art. 5, comma l del DLGS 471/97) i versamenti eventualmente eseguiti, l'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19 DPR 633/72 risultante dalle liquidazioni periodiche ed il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente: | A) OPERAZIONI EFFETTUATE: IMPONIBILE LIRE 44.545.000 | B) DETRAZIONI CONSENTITE: | La ricostruzione dell' omessa dichiarazione dei redditi è stata effettuata in base ai fatti sopra descritti: COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO: RICAVI --------- LIRE 44.545.000 | RIMANENZE INIZIALI LIRE 1.530.000 COSTO PER IL PERSONALE: LIRE 30.000.000 | Per i motivi innanzi esposti si procede all'accertamento delle imposte nella maniera che segue: | A VVISO DI ACCERTAMENTO N. | Gli importi sono espressi in Migliaia di Lire | QUADRO RF - REDDITI D'IMPRESA IN CONTABILITA' ORDINARIA | ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO | Ricavi non dichiarati di cui: induttivi | RF27 Totale delle variazioni in aumento | ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ACCERTATE DALL'UFFICIO | Maggiori costi relativi ai maggiori ricavi constatati | | 31.530 | O | 31.530 | O | 13.015 | O | 13.015 | O | 13.015 | RF41 Totale delle variazioni in diminuzione | RF42 Differenza tra variaz. in aumento ed in dimin. RF43 Reddito al lordo delle erogazioni liberali RF45 Reddito o perdita | QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCIO ASSOCIATI | RNl Impresa in conto ordino (reddito o perdita) RNll Totale (reddito o perdita) | Codice Fiscale = CLARTI64A50H501Y Quota di partecipazione Occupazione prevalente Numero mesi attivita' Credito Quota di reddito o perdita | Codice Fiscale = FMUDNC68B63M210R Quota di partecipazione Occupazione prevalente Numero mesi attivita' Credito Quota di reddito o perdita | lRAP: DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | Sezione I - Societa' di persone esercenti attivita' commerciali e finanziarie | IQ9 Totale componenti positivi IQ20 Totale componenti negativi | Gli importi sono espressi in Migliaia di Lire DICHIARATO ACCERTATO | IQ22 Valore della produzione netta Valore della produzione in Italia | Sezione IV - Determinazione e riparto della base imponibile e dell'imposta | IQ3l Ammontare complessivo delle retribuzioni IQ36 Totale valore della produzione - Italia IQ38 Importo di rigo IQ36 sogg. aliq. del 4,25% | MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in migliaia di Lire) MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in Euro) | O | 30.000 | O | 43.015 | O | 43.015 | O | 43.015 | O | 43.015 | | 4,25 | O | 1.828 | O | 1. 828 | O | 1.828 | O | 1.828 | | 1. 828 | | 944,08 | Codice Regione = 08-Lazio Valore della produzione Base imponibile Aliquota Imposta lorda Imposta netta | IQ6l Totale imposta IQ63 Imposta dovuta | A VVISO DI ACCERTAMENTO N. | Gli importi sono espressi in Migliaia di Lire IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili | VE 13 | Impon. | 20% | operaz.imponibili | agrico1e/commerc. | O | 44.545 | | Imposta | 20% | operaz.imponibi1i | agrico1e/commerc. | O | 8.909 | VE14 | Totale | imponibile | | O | 44.545 | | Totale | imposta | | O | 8.909 | VE16 | Totale | | | | O | 8.909 | VE28 Volume d'affari VE30 Totale imposta sulle operazioni imponibili | QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale | IVA sulle operazioni imponibili IVA a debito Imposta dovuta | MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in migliaia di Lire) MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in Euro) | 6) A VVISO DI ACCERTAMENTO N | Gli importi sono espressi in Euro PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE | Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRAP,IVA. Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa che da quelle successive | SANZIONI PREVISTE MINIME MASSIME | 1 Irap-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA DOVUTA. a) ART. 1, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N.471 SANZIONE PECUNIARIA DEL 120% AL 240% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 258,00 | 2 IVA-MANCATA O TARDIVA EMISSIONE DI FATTURE RELATIVE AD OPERAZIONI IMPONIBILI EFFETTUATE E CONSEGUENTE REGISTRAZIONE. a) ART. 6, COMMA I-lV-V, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 100 AL 200% DELL' IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 516,00 | 3 IVA-OMESSA O TARDIVA, (OLTRE 90 GIORNI) PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (CON IMPOSTA DOVUTA) E CASI ASSIMILATI. a) ART. 5, COMMA I, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 120 AL 240% DELL' IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 258,00 | 4 IVA-MANCATA O IRREGOLARE TENUTA, CONSERVAZIONE, RIFIUTO DI ESIBIRE, DEI REGISTRI DI CUI AGLI ARTT. 23 E/O 24 E/O 25 E/O 39. a) ART. 9, COMMA I E III, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 1.032,00 A EURO 7.746,00 O RIDUCIBILE FINO A 516,00 | Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che: - ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste; - relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997; - ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste. | Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni: | 7) A VVISO DI ACCERTAMENTO N. | Gli importi sono espressi in Euro | PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico) | ILegge in vigore ali I momento dei fattil I a) I | 1.132,901 4.601,111 5.521,331 1.032,001 | 1.132,901 4.601,111 5.521,331 1.032,001 | Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata. | Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi l e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto. | Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. | Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata: | - sanzione per la violazione piu' grave - aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97 - sanzione base - aumento del 25% - articolo 12 commi l e 2, del D.Lgs.n.472/97 - Cumulo giuridico | 5.521,33 1.104,27 6.625,60 1.656,40 8.282,00 | | | | | | | | | |