Atto di Rettifica e Liquidazione (Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale)
    
Atti di Rettifica  
Assistenza e Consulenza in ogni fase del Contenzioso Tributario Riduci
 

Contenzioso Tributario, Servizio di Assistenza e Consulenza Tributaria in ogni fase del Ricorso.

La Macro Area "Contenzioso Tributario" descrive uno servizi principali erogati dal nostro Network Fiscale, ed ha l'obiettivo di essere un valido ed utile strumento per l'utente/cliente di conoscenza e comprensione dei propri diritti e della ampiezza della difendibilità nelle varie fasi del processo tributario, prima ancora però, deve essere uno strumento che consenta di "capire & decriptare" le Cartelle esattoriali che vengono recapitate permettendone una facile lettura o chiave interpretativa che meglio consente una veloce individuazione del problema onde pervenire velocemente ad una soluzione realizzabile ed economicamente sostenibile.
Per coloro che sono interessati al nostro servizio di assistenza fiscale e consulenza in ogni fase del ricorso tributario, ci teniamo a chiarire l’iter procedurale:
·L’utente interessato compila il form sottostante indicando in modo chiaro e sintetico il tipo di problematica, il periodo di imposta interessato, la data della notifica dell’ultimo atto oggetto della controversia (più è chiara l’esposizione maggiori sono le probabilità di individuare il problema e di risolverlo in tempi rapidi e costi sostenibili), l’invio del form non comporta alcun impegno economico;
·Ricontattiamo l’utente entro 6 ore e li dove il nostro intervento possa conseguire risultati con un notevole grado di fattibilità richiediamo l’invio tramite e-mail aamministrazione@networkfiscale.com della copia della vostra cartella esattoriale, dell’atto di rettifica e liquidazione e di ogni altro atto e/o documento di per il quale desiderate avere assistenza. Una volta ricevuta tale documentazione Vi inviamo entro 8 ore lavorative una proposta di collaborazione che può prevedere una consulenza una tantum diretta a fornire al nostro cliente il corretto orientamento fiscale e/o assistenza in ogni fase del ricorso tributario con pagamento di un acconto minimo per coprire costi amministrativi e saldo della prestazione attraverso la formula del pay per result (PPR);
Parliamo di fattibilità, in caso di contenzioso tributario, perché è nostra attitudine consolidata quella di analizzare e pianificare il servizio di assistenza fiscale in via preventiva, e procedere soltanto ove si presentino buone e valide (perché basate su dottrina, prassi e giurisprudenza consolidate) probabilità di ottenere accoglimento totale o parziale del ricorso, ci teniamo a precisare che non è nostra intenzione far perdere tempo, denaro e risorse ai nostri clienti.
Introducendo il Pay Per Result nel servizio di assistenza tributaria, rendiamo quella che di solito è una consulenza di alto livello e con onorari difficilmente accessibili, (compongono il nostro Team sia liberi professionisti con oltre 30 anni di esperienza che uomini esperti della Pubblica Amministrazione, come ex direttori della Agenzia delle Entrate in Pensione, sia, giovani consulenti fiscali dinamici e professionali) di fatto sostenibile, perché in prevalenza sostenuta solo a risultato ottenuto con i capitali risparmiati a seguito dell’accoglimento parziale o totale del ricorso tributario dai Noi elaborato e discusso in Commissione Tributaria.
 
 
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Esempio Provvedimento di diniego della definizione dei carichi di Ruolo Post Riforma Riduci
 
UFFICIO DI ______________________
VIA ______________ N. 21 –
CAP ____ ___________(codice dell'ufficio ___)
Numero dell'atto: ________________________
 
 
Al signor           ______________________
nato a                ROMA (RM) IL __/__/19__
con domicilio fiscale in VIA _______________
00__ ________ (__)
 
NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)
 
Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di:
__________________________________________________________________
 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento n.  RD
 
 
 
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. ________________
 
Codice fiscale contribuente __________________________
(soggetto ___); avviso n. ___
L'UFFICIO DI _________________
AVVISA
 
Il signor             _______________________
nato a                ROMA (RM) IL __/__/____
codice fiscale ______________________
nella qualità di ACQUIRENTE
 
di aver proceduto al controllo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell'atto notaio DOTT. ___________________ del 25-11-2006, registrato il __/__/_____, serie IV, numero _______
 
Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, i valori sono stati rettificati sulla base delle motivazioni di seguito illustrate.
Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed analiticamente motivate.
Descrizione dei beni e motivazioni dell'accertamento
 
Progressivo n. 001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFICABILE
 
APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN COMUNE DI ___________, LOCALITA' ______________, DELLA SUPERFICIE CATASTALE COMPLESSIVA DI MQ.________. DETTA PORZIONE IMMOBILIARE RISULTA ATTUALMENTE CENSITA AL CATASTO TERRENI DI DETTO COMUNE AL FG.______ PART.LLE ___________; al fg. __ part.lle ___________. VISTO CERTIFICATO DEST. URBANISTICA, IN ZONA ______ ESTENSIVA, SOGGETTA A PIANI PARTICOLAREGGIATI, INDICE DI EDIF.TA' 0,30 MQ/MC, LOTTO MINIMO MQ.2000.
IL TERRENO E' SITO IN ZONA PERIFERICA CON UN BUON SVILUPPO EDILIZIO POPOLARE. SI VALUTA €.62,OO AL MQ.
 
DAL CONTROLLO EFFETTUATO A NORMA DELL'ART. 51 DEL D.P.R. 26/04/86 N.131 E SUCC. MOD. E' RISULTATO CHE IL VALORE VENALE DEL BENE ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO E' SUPERIORE A QUELLO DICHIARATO, AVUTO RIGUARDO ALLA NATURA, CONSISTENZA E UBICA­ZIONE DEL BENE STESSO, IL VALORE DICHIARATO E' STATO RETTIFICATO E DETERMINATO IN RELAZIONE:
-                       AL CRITERIO SINTETICO COMPARATIVO BASATO SUL CONFRONTO CON PRECEDENTI VALUTA­ZIONI ESEGUITE DALLO SCRIVENTE, TENENDO CONTO DELLA EDIFICABILITA' CONSENTITA DA PRG, ADOTTANDO QUALE PARAMETRO UNITARIO IL METRO QUADRATO DI SUPERFICIE FONDIARIA. SI PRECISA CHE SI E' PERVENUTI AL VALORE UNITARIO VALUTANDO LA VOLUMETRIA EDIFI­CABILE (UTILITA' DEL BENE) AL NETTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE E COMPRENSIVO DEL VALORE DELL'AREA SCOPERTA;
-                       CON RIFERIMENTO AI TRASFERIMENTI A QUALSIASI TITOLO. DIVISIONI, PERIZIE GIUDI­ZIARIE ANTERIORI DI NON OLTRE TRE ANNI ALLA DATA DELL'ATTO O A QUELLA IN CUI SE NE PRODUCE L'EFFETTO TRASLATIVO O COSTITUTIVO, CHE HANNO AVUTO PER OGGETTO GLI STESSI IMMOBILI O ALTRI DI CARATTERISTICHE E CONDIZIONI SIMILARI. SONO STATI PRESI IN CON­SIDERAZIONE IN VIA COMPARATIVA I SEGUENTI DATI ESTIMATIVI :
-                       PREZZI MEDI RILEVATI SUL MERCATO
-                                                ELEMENTI DI VALUTAZIONE FORNITI DAL COMUNE
 
UFFICIO DI ____________________
 
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N._________________
 
Codice fiscale contribuente __________________ (soggetto____); avviso n. ____
 
-          CARTOLARO DELL'UFFICIO (VAL. ____/__/___ FG.__ INDICE DI EDIF.TA______VALUTATO €. 113,62 AL MQ.
 
 
PROSPETTO DEI VALORI DICHIARATI E ACCERTATI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I                                                                                                I    DICHIARATO I         ACCERTATO I
I ------------------------------------------ ---------------------------------I-------------------------------I----------------------------------I
I Valore alla data dell'atto                                  I€         100.000,00 I €.          249.800,00 I
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I
 
DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORI IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE
Imposta complementare di registro
Aliq.                             Imposta
Valore accertato EURO                     249.800,00                  8,0%                                19.984,00
Imposta principale riscossa                                                                                             8.000,00
       ---------
                                                                                                                                      11.984,00
Maggiore imposta accertata
Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 28-11-2003 al 08-07-2005                        494,34
                                                                                                                                           ---------
Totale maggiore imposta di registro e interessi                                                              12.478,34
 
Imposta complementare ipotecaria
Aliq.                                     Imposta
Valore accertato EURO                                                                                                      4.996,00
Imposta principale riscossa        249.800,00                          2,0%                                       2.000,00                    
 --------
Maggiore imposta accertata                                                                                                  2.996,00
Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 28-11-2003 al 08-07-2005                               123,58
  --------
Totale maggiore imposta ipotecaria e interessi                                                                                 3.119,58
 
Imposta complementare catastale
Aliq.                                     Imposta
Valore accertato EURO                                                                                                       2.498,00
Imposta principale riscossa         249.800,00                         1,0%                                       1.000,00
 --------
Maggiore imposta accertata                                                                                                  1.498,00
Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 28-11-2003 al 08-07-2005                                 61,79
 --------
Totale maggiore imposta catastale e interessi                                                                                  1.559,79
 
UFFICIO DI _______________
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. _________________
 
Codice fiscale contribuente _________________ (soggetto ____); avviso n. ____
 
PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
In sede di accertamento di valore sono state riscontrate le violazioni di seguito indica e alle norme tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione è stata commessa.
Nella determinazione delle relative sanzioni si e' tenuto conto che per le violazioni accertate:
-         non sussistono le cause di non punibilità di cui all'art.6 del D.Lgs. n.472 del 1997;
-         non ricorrono i criteri, previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.472 del 1997, per determinare la sanzione in misura superiore alla minima.
 
Progressivo n. _____ - COMPRAVENDITA DI TERRENO NON EDIFIC.
 
PROSPETTO SANZIONI
 
VIOLAZIONI ACCERTATE  MINIMA  MASSIMA  SANZIONI PREVISTE SANZIONI APPLICATE
 
l)      IMPOSTA DI REGISTRO ­INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE
(ART.71 DEL D.P.R. N.131 DEL 1986)
 
2) IMPOSTA IPOTECARIA INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE (ART.13 DEL D.Lgs. N.347 DEL 1990)
 
3)IMPOSTA CATASTALE INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE
(ART.13 DEL D.Lgs. N.347 DEL 1990)
 
CUMULO MATERIALE
Relativamente alle violazioni indicate nel prospetto e' applicabile l'articolo 12, comma l, del D.Lgs. n.472 del 1997, che prevede l'irrogazione di unica sanzione amministrativa : pecuniaria e cioè quella stabilita per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.           
Nel caso concreto la sanzione per la violazione più grave viene aumentata in misura pari ad un quarto (25%).
Tenuto conto che le predette violazioni interessano più tributi, la sanzione base, cui deve riferirsi il predetto aumento, e' costituita da quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto ( 20% ).
-         Sanzione base per la violazione più grave
-         aumento del 20% (art.12, comma 3, del D.Lgs. 472/97)
-         sanzione base
-         aumento del 25% (art.12, comma l, del D.Lgs. 472/97)
 
 
La sanzione come sopra determinata non può essere comunque superiore a quella
risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni. Dal confronto, da eseguire ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n.472 del 1997,
l'importo derivante dal cumulo giuridico (EURO  17.976,00) e' superiore a quello
derivante dal cumulo materiale (EURO 16.478,00).
Pertanto l'ufficio, ai sensi degli articoli 7, 12 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997
IRROGA
LA SANZIONE AMMINSITRATIVA PARI AD €. ______________
 
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20031V000688000
 
Codice fiscale contribuente _______________ (soggetto ____); avviso n. ____
AVVERTENZE:
 
1. Definizione dell'accertamento - Art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.
Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione (in tale ipotesi, si vedano le relative avvertenze) e si provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).
La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto, il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza di pagamento.
Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici se le somme dovute superano i ___.___,__ euro, secondo le disposizioni dell' articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo.
In questo caso il contribuente  è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il periodo di rateazione aumentato di un anno. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
Entro 10 giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire a questo ufficio la relativa quietanza di pagamento, la documentazione relativa alla garanzia prestata ed una comunicazione con l'indicazione del numero delle rate prescelto
Si riepilogano le somme dovute per la definizione dell'accertamento:
Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti
 
Codice tributo  Descrizione tributo                                                              Importo in euro
 
105T   IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI
649T   IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI
737T   IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI
671T   SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO RIDOTTA AD UN QUARTO
674T   SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT. RIDOTTA AD UN QUARTO
S06T   ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE
951T   CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
962T   TASSA ARCHIVIO
Totale
 
2.   Definizione delle sole sanzioni - Art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso(indicato al successivo punto 4), è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate; in ogni caso, l'importo da pagare non può essere inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
L'importo da pagare corrisponde a quello dovuto a titolo di sanzione indicato al precedente punto 1.
 
3. Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione - Articolo 12 del   
    Decreto legislativo 19 giugno 1997 , n.218.
L'istanza di accertamento con adesione va presentata a questo ufficio in carta libera, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).
Nell'istanza va indicato il recapito, anche telefonico, del contribuente. L'istanza può essere presentata anche da uno solo degli obbligati.
Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione alla commissione dell'atto davanti tributaria sono sospesi per tutti i coobbligati per un periodo di 90 giorni.
La successiva impugnazione dell' atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta automatica rinuncia all'istanza di adesione.
Nell' ipotesi in cui l'accertamento venga definito con adesione, le sanzioni dovute si applicheranno nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
 
4.   Ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione - Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992), tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1 Agosto - 15 Settembre).
Il ricorso, in bollo da 14,62 euro per ogni quattro facciate, è proposto mediante notifica a questo ufficio della copia conforme all' originale a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3, art. 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992).
Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, dovrà costituirsi in giudizio, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art.22 del D.Lgs n. 546 del 1992).
Per le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente.
Se il valore della controversia è uguale o superiore a 2.582,28 euro, è obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (articoli 12 e 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992).
E' assicurata l'assistenza tecnica gratuita ai non abbienti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Per valore della controversia deve intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.
 
5.   Riscossione a titolo definitivo
Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti punti,le maggiori imposte accertate, oltre ai relativi interessi maturati e alle sanzioni irrogate, devono comunque essere versate nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n.131.
In caso di mancato pagamento nei predetti termini, le maggiori imposte accertate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi e alle sanzioni pecuniarie irrogate, se non gia' definite in base al precedente punto 2.
Si renderà applicabile, inoltre, la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte non versate (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n.471 del 1997).
 
6.   Riscossione a titolo provvisorio
In caso di proposizione del ricorso, dovranno comunque essere versate, nel termine di 60 accertate ed i relativi  giorni dalla notifica del presente atto, le maggiori imposte interessi moratori nella misura di un terzo, e precisamente :
 
Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti:
Codice tributo      Descrizione tributo              Importo in euro
105T          IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI  4.159,45
649T          IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI    1.039,86
737T          IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI        519,93
 
Qualora non venga eseguito il suddetto versamento, l'ufficio procederà alla riscossione delle imposte dovute mediante iscrizione al ruolo, unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi, oltre alla sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte non versate (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997).
 
7.   Modalità di pagamento - D.Lgs.9 Luglio 1997, n.237 e successive modificazioni.
Il pagamento potrà essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o posta utilizzando l'allegato Mod. F23.
Qualora, in luogo del modo F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento.
Si precisa che il Mod. F23 qui allegato è stato predisposto per l'ipotesi di cui al punto 1 delle avvertenze (definizione dell'accertamento).
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato oltre il termine previsto per la proposizione del ricorso, le eventuali sanzioni dovute andranno corrisposte per intero, anziché con la riduzione a un quarto.
 
8.   Ulteriori informazioni per il contribuente:
-         Commissione Tributaria Provinciale competente: _________
-         Ufficio al quale notificare il ricorso, rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela: UFFICIO DI ________

 

 
 
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