Avviso di Accertamento da Studi di Settore, 2004 2005 contenzioso tributario 2006 2007 2008 2009 Ricorso tributario
 
    
Accertamenti  
Assistenza e Consulenza in ogni fase del Contenzioso Tributario Riduci
 
Lo Studio Associato Alessio Ferretti & Partners attraverso il Network   Offre in tutta Italia  il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia verso clienti (persone fisiche ed aziende) che verso altri professionisti in conto lavorazione da terzi (outsourcing) o semplicemente cedendo format del ricorso che presenta caratteristiche omogenee.
In questa Macro area, trattiamo il ricorso avverso Avviso di Accertamento da Studi di Settore, ai sensi dell'articolo 62 sexies dek Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni, dalla Legge 29 ottorbe 1993 n. 427 e dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n, 146. .
Abbiamo già elaborato e presentato una serie di ricorsi oggetto di studi approfonditi e di un aperto e costruttivo dialogo con l’amministrazione finanziaria. Nel prospetto  sottostante riportiamo a titolo dimostrativo l'estratto di un avviso di accertamento da Studi di Settore.
Per chi fosse interessato ai nostri servizi, è nostro impegno entro 5 giorni lavorativi (dalla sottoscrizione della proposta di collaborazione) di inviare, pena restituzione dell’acconto, tramite PEC o lettera raccomandata con a/r il ricorso in versione definitiva ai nostri clienti o ai professionisti interessati ad una collaborazione.
Come anticipato precedentemente i clienti possono scegliere di corrispondere a titolo di onorario:
1.      o una somma spot  in via anticipata e conclusiva;
2.      o un piccolo acconto da pattuire con saldo all’ottenimento dell’accoglimento totale o parziale del ricorso determinato con il metodo del pay per result (PPR).
 
 
Esempio di Avviso di Accertamento da Studi di Settore Riduci
 
 
 
Avviso di accertamento numero _________per l'anno 2004 v. 01 Codice fiscale: ______________
 
 
Ufficio di ___________
VIA _________________________ N. ____ - CAP ________________
Codice ufficio: ________ Numero atto: __________
 
 
AVVISA
 
Il Signor ______________
Nato a ________, Prov ___ il __/__/____
Con domicilio fiscale in ____________,
C.A.P. _______,_______ Prov_______
 
 
di aver proceduto al controllo parziale della sua posizione fiscale relativa all'anno 2004 con riferimento all'attività di impresa, ai sensi dell'art. 62-sexies del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
 
 
Il presente atto, sulla base delle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:
 
- imposta sul reddito delle persone fisiche
- addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
- addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
- contributi previdenziali I.N.P.S.
- imposta regionale sulle attività produttive
- imposta sul valore aggiunto
 
contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed analiticamente motivate

 
 
Avviso di accertamento numero __________ per l'anno 2004   v. 01 Codice fiscale:_____________________
 
 
MOTIVAZIONI DELL'ACCERTAMENTO
 
Sulla base degli elementi indicati nel modello UNICO 2005 da Lei presentato e nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ad esso allegato, risulta che l'ammontare dei ricavi dichiarati per il periodo di imposta 2004 è inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427.
   Tali ricavi sono stati determinati in base allo studio di settore TM06A applicabile in relazione all'attività' da Lei svolta,  approvato con decreto del ministro delle finanze del 17 Marzo 2005.
Nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, sono riportati i dati contabili ed extra contabili utilizzati per la determinazione dei ricavi presunti e l'esito del calcolo, effettuato con il prodotto informatico GE.RI.CO., con la descrizione dei gruppi omogenei ai quali risulta attribuita l'attività' da Lei esercitata.
Circa i criteri utilizzati per la quantificazione di tali ricavi si rinvia alla nota tecnica e metodo logica, alle tabelle dei coefficienti nonché alla lista delle variabili per l'applicazione dello studio allegate al citato decreto ministeri 17 Marzo 2005.
I maggiori ricavi determinati presuntivamente mediante applicazione degli studi di settore sono rilevanti, ai sensi dell'art. 62-sexies del citato Decreto Legge n. 331 del 1993 e della legge n. 146 del 1998, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle altre imposte e contributi come determinati nei prospetti riportati nelle pagine seguenti se dovuti.
Pertanto con invito n. S____/2008 notificato il __/__/2009, Lei è stato convocato presso questo Ufficio in data __/__/2009 ai fini dell'instaurazione del contraddittorio e dell'eventuale definizione dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Nel corso del contraddittorio instaurato è emerso quanto segue:
Nella memoria difensiva acquisita agli atti, il contribuente lamenta:
l) la collocazione dell'attività in un quartiere degradato della periferia;
   2) l'appartenenza della ditta ad un settore in forte concorrenza;
   3) l'artificiosa alterazione dei ricavi a seguito della prassi della Società venditrice ___, descritta nella memoria difensiva, di   
   fatturare per l'importo complessivo delle promozioni effettuate.
L'Ufficio a tale proposito ha osservato che:
1) Non appare condivisibile il giudizio riguardo l’ubicazione dell'esercizio, posto in una zona dal contesto socio economico di tenore abbastanza elevato e ad alta densità abitativa;
2) La stessa Circolare n. 110lE del 21/5/1999 al punto 7.1.6 riconosce che la principale attività della ditta, la compravendita, di  
telefoni cellulari, non è in realtà specificamente prevista con uno studio ad hoc. Si cita, a questo riguardo, il minore ricarico  
che contraddistingue questa attività, certamente conseguenza di una forte concorrenzialità del settore.
3) L'effetto distorsivo descritto nella memoria non e' in realtà ben documentato. Infatti, pur ammettendo che la prassi seguita dalla _____ nel fatturare possa "gonfiare" artificialmente i costi durante un determinato anno d'imposta, nulla impedisce di pensare che sullo stesso anno possano aversi note di credito a stornare importi fatturati nell'anno precedente e dunque tali da diminuire i costi stessi.
 
 
Giova però rilevare, al fine di dimostrare l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti atte a dimostrare la bontà delle risultanze degli studi di settore, quanto segue:
1) Nell'intero periodo che va dall'anno d'imposta 1998 all'anno d'imposta 2006, il contribuente non e' mai congruo, rispetto agli studi di settore, fatta eccezione per il 2005 (nel 2006 l'esito di congruità e' legato all'avvenuto adeguamento spontaneo in dichiarazione per un importo pari ad euro 22.522,00);
2)Allo stesso modo gli indicatori di coerenza sono sempre negativi, fatta eccezione per il 2003, a riprova del fatto che non si tratta, nel caso di specie, di anomalia temporanea;
3) I redditi dichiarati, pur in presenza di una sostanziale identità strutturale dell'impresa, inspiegabilmente variano continuamente. Così la parte dichiara nel 1998, nel 2000 e nel 2006 perdite, mentre negli anni 1999, 2001, 2002 e 2003 dichiara redditi compresi tra euro 14.000 ed euro 21.000. Tuttavia, nel 2005, annualità immediatamente successiva a quella

Avviso di accertamento numero __________ per l'anno 2004   v. 01 Codice fiscale:_____________________
 
 
qui in esame, dichiara un reddito di euro ____________. Posto che la tipologia di eccezione formulata si riferisce, essenzialmente, ad un modus operandi della H3G, non si comprende allora perché questo sia idoneo ad incidere sul reddito del 2004, ma non anche su quello del 2005
Ciò posto, tenuto conto che la S.V. ha rifiutato di aderire alla proposta dell'Ufficio, giusta verbale di contraddittorio n. 90544 del 13/1 0/2009, constatata l'infedele dichiarazione dei redditi, in violazione al disposto di cui agli artt. 1 del D.P.R. 600/73,2,3 e 8 del D.P.R. 322/98 e 19 e 32 del D. Lgs. 446/97, si accertano nei suoi confronti maggiori ricavi per euro 21.088,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma l, letto d) del D.P.R. 600/73 e 54, comma 5, del D.P.R. 633/72.
 
 
 
 

 
 
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.Pe.F.)
TIPO DI REDDITO
DICHIARATO
ACCERTATO
Credito fondi comuni
O
O
Reddito d'impresa (o perdita) in contabilità semplificata
20.917
42.005
Totale redditi non rettificati
6.063
6.063
Reddito complessivo
26.980
48.068
Oneri deducibili
1.210
1.210
Deduzione per abitazione principale
O
O
Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. l I
819
O
del Tuir)
 
 
lReddito imponibile
24.951
46.858
Imposta lorda
6.336
14.18
Detrazioni e crediti di imposta
80
O
Imposta netta
6.256
14.187
Totale crediti d'imposta
O
O
Totale ritenute
2.312
2.312
Differenza
3.944
11.875
Maggiore imposta
 
7.931
 
Ai fini della determinazione della maggior imposta accertata si è tenuto conto della scelta operata dal contribuente in dichiarazione circa l'applicazione della Clausola di salvaguardia stabilita dall'articolo 2, comma 3, Legge 27/12/2002, n. 289.
 
TABELLA PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA I.R.PE.F.
Reddito per scaglioni
Aliquota %
Imposta dovuta
 
 
sull'ammontare
 
 
massimo dello scaglione
Da 0,00 a 15.000,00
23
3.450,00
Da 15.001,00 a 29.000,00
29
4.060,00
Da 29.001,00 a 32.600,00
31
1.116,00
Da 32.601,00 a 46.858,00
39
5.561,00
TOTALE IMPOSTA LORDA
14.187,00
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TABELLA PER IL CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I.R.Pe.F.
Regione
Reddito per scaglioni
Aliquota %
Imposta dovuta
Da 0,00 a 46.858,00
0,90
422,0
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DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I.R.Pe.F
 
 
visto l'art.50 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 che ha istituito l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
visto in particolare ilcomma 6 del citato art.50 che prevede che per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, ilcontenzioso c le sanzioni relativi alla predetta addizionale si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
tenuto conto che, in deroga alle disposizioni generali, le regioni avevano facoltà di deliberare diversamente con proprio provvedimento;
si accerta l'imponibile e la relativa addizionale regionale all'IRPEF come dal prospetto riportato.
 
 
 
 
 
 
 
DICHIARATO
 
ACCERTATO
 
Reddito complessivo
 
26.980C
 
 
48.068
Deduzione per abitazione principale
 
 
 
 
Oneri deducibili
 
1.210
 
1.210
Regione:
 
 
 
 
 
Reddito imponibile
 
25.770C
 
 
46.858
Casi particolari
NO
 
NO
 
Addizionale regionale
,
232
 
422
Maggiore addizionale
 
 
 
 
190

 
 
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DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE C9MUNALE ALL'I.R.Pe.F.
 
 
visto l'art. I del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
visto in particolare ilcomma 8 del citato art. I che prevede che, per quanto non disciplinato dallo stesso Decreto legislativo n.360/98, si applicano le disposizioni
previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche; si accerta l'imponibile e la relativa addizionale comunale all'IRPEF come dal prospetto riportato.
 
 
,
 
 
 
 
DICHIARATO
 
ACCERTATO
Reddito complessivo
 
26.98C
48.068
Deduzione per abitazione principale
 
O
C
Oneri deducibili
 
1.210
1.210
Reddito imponibile
 
25.77C
46.858
Codice Comune
 
H501
H501
aliquota
 
0,200%
0,2000/,
Addizionale comunale
 
52
94
Maggiore addizionale
 
 
42

 
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DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS
 
 
visto l'art. 1 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462 che prevede per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali, che ai sensi dell'art. 10  del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241 devono essere determinati nella dichiarazione dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi si accerta l'imponibile ed il relativo contributo come dal prospetto riportato.
 
Codice Azienda I.N.P.S.
·
 
 
 
Periodo imposizione contributiva da 01/04 a 12/04
 
 
 
 
 
 
DICHIARATO
ACCERTATO
 
Tipo di riduzione
 
 
 
Artigiani/commercianti privi di anzianità contributiva
NO
NO
 
31/12/95
 
 
 
 
 
Reddito imponibile
20.917
 
42.005
Contributo dovuto
 
3.637
 
7.346
Maggior contributo
 
 
 
 
3.709
 
 
 
 
ALIQUOTA PER LA GESTIONE COMMERCIANTI
 
Scaglione
Aliquota %
Da 0 a 37.883,00
17,3ç
Da 37.884,00 a 63.138,00
18,39

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DETERMINAZIONE DELL' IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)
 
 
visto l'art. 1 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive;
visto in particolare l'art.25 del citato Decreto che prevede che per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso relativi alla predetta imposta regionale si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi si accerta la base imponibile e la relativa imposta regionale sulle attività produttive come dal prospetto riportato.
 
DICHIARATO
 
ACCERTATO
Valore della produzione Italia impresa
:
23.918
45.006
Valore della produzione Italia impresa in regime
 
O
O
forfetario
 
 
 
Valore della produzione Italia prodotti agricoli
O
O
Valore della produzione Italia esercenti arti e
:
O
O
professioni
 
 
 
Valore della produzione Italia esercenti arti e
 
O
O
professioni in regime forfetario
 
 
 
Totale valore produzione Italia
 
23.918
45.006
Ulteriore deduzione
 
7.500
7.500
Deduzione per lavoro dipendente
 
O
O
Deduzione per ricercatori
 
O
O
Valore produzione netta
 
16.418
37.506
Imposta
 
16.418
37.506
Imposta
.
616
1.594
Maggiore imposta
 
 
978
 
TABELLA PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA
 
La base imponibile dichiarata è determinata sommando tutti gli importi positivi di colonna 4 indicati nella sezione VII "Ripartizione della base imponibile e dell'imposta" della dichiarazione IRAP.
 
CODICE REGIONALE
VALORE
RIDUZIONE
BASE
ALIQUOTA %
IMPOSTA
 
DELLA
 
IMPONIBILE
 
ACCERTATA
 
PRODUZIONE
 
ACCERTATA
 
 
08
37.506
O
37.506
4,25
1.594
 
 

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F35 Volume d'affari
 
85.307
F36 Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni
 
248.664
fuori campo (art. 2, u.c., art. 3,4° c., art. 7 e art. 74,
 
 
1 ° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione
 
 
(art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)
 
 
F37 I.V.A. su operazioni imponibili
 
17.061
F38 I.V.A. su operazioni di intrattenimento
 
O
F39 Altra LV.A.
(I.V.A. cessioni su beni ammortizzabili +
.
O
      I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)
 
 
ALIQUOTA MEDIA = (F37 + F38 - F39) / (F35 + F36) * 100 = 5,11 %
 
 
 
DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA
 
DICHIARATO
ACCERTATA
Maggiori ricavi determinati (base imponibile)
 
21.088
volume d'affari
85.307
106.395
IVA operazioni imponibili
17.061
18.139
Maggiore Imposta (calcolata applicando l'aliquota
 
1.078
media sulla base imponibile)
 
 
* gli importi sono espressi in euro
 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO   (I.V.A.)
 
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA MEDIA DA APPLICARE AI MAGGIORI RICAVI       

 
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PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SA,NZIONI AMMINISTRATIVE
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SANZIONI
 
Le sanzioni riportate nel relativo prospetto sono determinate, nella misura minima prevista, tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 7 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Le sanzioni sono irrogate ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo.
 
Con la medesima azione sono state violate più disposizioni relative a tributi diversi e pertanto si rende applicabile l'articolo 12 del predetto Decreto legislativo n. 472 del 1997.
In particolare e' irrogata la sanzione risultante dal cumulo di quelle minime previste per le singole violazioni (comma 7). tale importo e' infatti inferiore a quello che deriverebbe dall'applicazione dei commi 1 e 3 del medesimo articolo 12 che prevedono l'aumento di un quinto della sanzione prevista per la violazione più grave (di ammontare più elevato) e l'ulteriore aumento di tale importo da un quarto al doppio.
 
DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI IN EURO
 
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
MINIMA
MASSIMA
IRROGATA
Infedele dichiarazione IRPEF
7.931
15.862
7.931
Decreto legislativo 471/97 Art. I)
 
 
 
Infedele dichiarazione Add.Reg.
190
380
190
(Decreto legislativo 471/97 Art. l)
 
 
 
Infedele dichiarazione Add.Com.
42
84
42
(Decreto legislativo 471/97 Art. I)
 
 
 
Infedele dichiarazione IRAP
978
1.956
978
(Decreto legislativo 446/97 Art. 32)
 
 
 
Infedele dichiarazione IV A
1.078
2.156
1.078
Decreto legislativo 471/97 Art. 5)
 
 
 
[Totale sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 17 comma l, del Decreto legislativo n. 472 /97
10.219

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AVVERTENZE
1. Definizione dell'accertamento - Articolo 15 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato e si provveda al pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 3), delle somme complessivamente dovute a titolo di maggiori imposte, maggiori contributi e sanzioni, tenuto conto della predetta riduzione, nonché a titolo di interessi maturati fino alla data di pagamento inclusa. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto, il contribuente fa pervenire a questo ufficio la relativa quietanza di pagamento. Non sono comunque dovuti gli interessi e le sanzioni relativi ai maggiori contributi previdenziali accertati. Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici se le somme dovute superano i ___________ euro, secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo. In questo caso il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità previste dall'articolo 38 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il periodo di rateazione aumentato di un anno. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Entro dieci giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire a questo ufficio la relativa quietanza di pagamento, la documentazione relativa alla cauzione o alla fidejussione ed una comunicazione con l'indicazione del numero delle rate prescelto.
2. Definizione delle sole sanzioni - Articolo 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 3), è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate; in ogni caso l'importo da pagare non può essere inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo
3. Ricorso avverso l'avviso di accertamento - Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di seguito indicata entro 60 giorni dalla sua notificazione, tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1 agosto-15 settembre). Il ricorso, in bollo da euro 14,62 per ogni quattro facciate, è proposto mediante notifica a questo ufficio della copia conforme all'originale a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (articolo 22 del citato decreto legislativo n.546 del 1992). Se l'ammontare delle maggiori imposte accertate è uguale o superiore a euro 2.582,28, è obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (articoli 12 e 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992). E' assicurata l'assistenza tecnica gratuita ai non abbienti ai sensi dell'art 13 del citato decreto legislativo n.546 del 1992.
4. Riscossione a titolo definitivo.
Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti punti, ovvero si avvale delle sole disposizioni indicate al precedente punto n. 2, le imposte o le maggiori imposte accertate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi dovuti e alle sanzioni pecuniarie irrogate, se non definite. Con le stesse modalità saranno riscosse le somme indebitamente rimborsate. La maggiore IV A accertata, oltre ai relativi interessi maturati, deve comunque essere versata nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi dell'articolo 60, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 19n. Nello stesso termine dovranno inoltre essere versate le somme indebitamente rimborsate pari a euro , oltre agli interessi maturati di euro . In caso di mancato pagamento nei predetti termini, si renderà applicabile la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.471 del 1997.

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5. Riscossione a titolo provvisorio.                      ,
In caso di proposizione di ricorso contro l'avviso di accertamento, sarà riscossa mediante iscrizione a ruolo la metà delle maggiori imposte accertate con i relativi interessi maturati e maturandi. Con le medesime modalità saranno riscosse le somme indebitamente rimborsate salvo che, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto, non sia prestata la garanzia prevista dall'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino a che l'accertamento non divenga definitivo.
6. Contributi previdenziali
Nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia definito il presente accertamento ai sensi del citato decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i maggiori contributi, i relativi interessi e le conseguenti sanzioni, saranno dovute sulla base di un atto emesso dall'I.N.P.S., autonomamente impugnabile. Con il medesimo atto saranno fomite indicazioni in merito alle modalità per la proposizione del ricorso e a quelle per la riscossione coattiva delle somme complessivamente dovute.
7. Spese di notifica
Le spese di notifica del presente atto, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 8 gennaio 2001, sono a carico del contribuente. L'ammontare di tali spese è stabilito nella misura di euro 5,16, sia per le notifiche eseguite a mezzo posta, ai sensi dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n.890, e successive modificazioni che per le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
 
 
 
Commissione Tributaria Provinciale competente:
Ufficio al quale notificare il ricorso, rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela:
Per il pagamento delle somme dovute utilizzare il modello F24, indicando:
 
 
 
 
CODICE UFFICIO
IL CODICE ATTO
 
 
Al fine esemplificativo all'atto è allegato un fac-simile di F24.     '
Funzionario responsabile del procedimento: ____________________________________
 
 
La rettifica del reddito d'impresa sulla base degli studi di settore è effettuata senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
 
Il presente atto si compone di numero 14 pagine e reca in allegato:        
- prospetto riportante i dati contabili ed extra contabili utilizzati per la determinazione dei ricavi presunti   
- fac-simile di F24 per pagine 2
 

 
SEZIONE ERARIO
DESCRIZIONE
CODICE
ANNODI
IMPORTO A DEBITO
 
TRIBUTO
RIFERIMENTO
DA VERSARE
Irpef (imposta+ interessi)
9451
2004
8.908,69
Sanzione pecuniaria ridotta ad un quarto
9452
2004
1.982,75
ulteriori interessi (*)
 
 
 
Addiz.Regionale (imposta + interessi)
9453
2004
213,42
Codice regione 08
 
 
 
Sanzione pecuniaria ridotta ad un quarto
9454
2004
47,50
ulteriori interessi (**)
 
 
 
Addiz.Comunale (imposta+ interessi)
9468
2004
47,18
Sanzione pecuniaria ridotta ad un quarto
9469
2004
10,50
ulteriori interessi (***)
 
 
 
Irap (imposta+ interessi)
9466
2004
1.098,56
Sanzione pecuniaria ridotta ad un quarto
9467
2004
244,50
ulteriori interessi (****)
 
 
 
Iva (imposta+ interessi)
9463
2004
1.218,69
Sanzione pecuniaria ridotta ad un quarto
9452
2004
269,50
ulteriori interessi (*****)
 
 
 
Spese di notifica
9400
2004
5,16
SEZIONE INPS
DESCRIZIONE
CAUSALE TRIBUTO
PERIODO
IMPORTO A DEBITO
 
 
RIFERIMENTO
DA VERSARE
Contributo INPS
CPMF
01/2004
3.709
 
 
12/2004
 
Avviso di accertamento numero __________ per l'anno 2004   v. 01 Codice fiscale:_____________________
 
MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE
 
 
 
Si riporta di seguito l'ammontare degli importi, espressi in euro, dovuti per la definizione descritta al paragrafo l delle avvertenze (definizione ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 218/97) e le relative modalità di pagamento.
La definizione è considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti utilizzando il modello di pagamento F24, da compilare anche sulla base dei dati sottoindicati:
 
 
CODICE UFFICIO:
CODICE ATTO: Signor
CODICE FISCALE:
 
               

Avviso di accertamento numero __________ per l'anno 2004   v. 01 Codice fiscale:_____________________
 
 
 
Gli interessi sull'imposta sono calcolati fino al 20/1112009.
(*) L'importo degli ulteriori interessi sulla maggiore I.R.PE.F., è pari a euro 0,86915 per ogni giorno successivo al 20/1112009 fino alla data di pagamento inclusa.
(**) L'importo degli ulteriori interessi sulla maggiore ADDIZIONALE REGIONALE, è pari a euro 0,02082 per ogni giorno successivo a120/l1/2009 fino alla data di pagamento inclusa.
(***) L'importo degli ulteriori interessi sulla maggiore ADDIZIONALE COMUNALE, è pari a euro 0,00460 per ogni giorno successivo al 20/11/2009 fino alla data di pagamento inclusa.
(****) L'importo degli ulteriori interessi sulla maggiore I.R.A.P., è pari a euro 0,10718 per ogni giorno successivo al 20/11/2009 fino alla data di pagamento inclusa.
(*****) L'importo degli ulteriori interessi sulla maggiore I.V.A., è pari a euro 0,11814 per ogni giorno successivo al 20/1112009 fino alla data di pagamento inclusa.
Gli ulteriori interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono. L'attestato di pagamento deve pervenire a questo ufficio entro lO giorni dal versamento.

 
 
 
Contatti & Recapiti
 






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